IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di modifica all'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in fisica; Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico, nella seduta del 24 gennaio 1996 acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per il suddetto corso di laurea nella seduta del 18 aprile 1996; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli dal 63 al 66 relativi al corso di laurea in fisica sono soppressi e sostituiti dagli articoli seguenti: CORSO DI LAUREA IN FISICA Art. 63. Accesso, durata ed organizzazione del corso L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle disposizioni di legge. Il corso di laurea in fisica e' affine ai corsi di laurea in astronomia e scienza dei materiali ed ai corsi di diploma in metodologie fisiche e in scienza dei materiali. La durata degli studi del corso di laurea in fisica e' fissata in quattro anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi indirizzi di durata annuale, alcuni con contenuti prettamente scientifici, altri con finalita' prevalentemente applicative. Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) di insegnamento effettivo della durata stabilita dal regolamento di ateneo e di facolta'. La attivita' didattica formativa, teorica e pratica, comporta un totale di almeno 500 ore/anno. Essa e' comprensiva di esercitazioni numeriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' di tutorato, visite tecniche, prove parziali di accertamento, stesura e discussione di elaborati, applicazione di metodi computazionali a problemi fisici ed alla analisi dei dati, nonche' eventuali altre forme di didattica. Parte della attivita' didattica pratica potra' essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' didattica del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nell'art. 4. Un corso di insegnamento annuale monodisciplinare e' costituito da almeno ottanta ore. Un modulo semestrale e' equivalente alla meta' di una annualita'. I corsi di laboratorio sono costituiti da almeno centoventi ore di attivita' didattiche, comprensive della elaborazione dei dati. Entro il primo biennio del corso di laurea lo studente dovra' superare la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalita' dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovra' aver seguito diciotto annualita', di norma organizzate in diciassette corsi annuali e due corsi semestrali, e superato i relativi esami in numero comunque non superiore a venti. E' consentita la organizzazione di una annualita' in due moduli differenziati. Art. 64. Regolamento di Ateneo Gli insegnamenti da attingere dai settori scientifico-disciplinari indicati nel successivo art. 4 sono tutti quelli previsti dal decreto 12 aprile 1994 e successive integrazioni e modificazioni. Art. 65. Manifesto degli studi All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, la struttura didattica competente, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo e dal regolamento di facolta', definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare: a) stabilisce, nel rispetto del disposto dell'art. 4, i corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari i cui nomi dovranno essere desunti dai settori disciplinari. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni piu' opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonche' tutte le altre che giovino a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici; b) indica gli insegnamenti da frequentare e gli esami da superare al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresi', le eventuali propedeuticita'; c) indica le annualita' e/o i moduli comuni a corsi affini. Il consiglio di corso di laurea stabilisce annualmente, i corsi a disposizione degli studenti per i vari indirizzi; stabilisce inoltre quale parte di un insegnamento annuale puo' essere considerata equivalente ad un modulo semestrale. Art. 66. Articolazione del corso di laurea Il corso di studi si articola in un triennio (equivalente ad almeno 1500 ore utilizzate come riportato nell'art. 1) prevalentemente di formazione di base ed un anno (equivalente ad almeno 500 ore) dedicato all'orientamento scientifico e professionale in uno degli indirizzi riportati al punto B. A) FORMAZIONE DI BASE. Area formativa 1 - Matematica. Lo studente deve acquisire i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale, dell'algebra lineare, della geometria, della meccanica analitica e dei continui, ed in generale gli strumenti matematici di base necessari per lo studio della fisica. Sono obbligatorie le seguenti annualita': n. 4 nei settori A01C Geometria A02A Analisi matematica A03X Fisica matematica Area formativa 2 - Fisica. Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica generale, dei metodi di misura delle grandezze fisiche, dell'analisi dei dati e delle tecniche del laboratorio di fisica, dei principi della dinamica classica e relativistica, della meccanica dei fluidi, dei principi della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo, dell'elettronica e dei dispositivi a semiconduttore, dell'ottica classica. Lo studente deve inoltre acquisire i fondamenti dell'elettrodinamica e della meccanica quantistica ed, in generale, le idee di base della fisica moderna. In particolare dovranno essere sviluppati i fondamenti della fisica teorica e dei metodi matematici connessi. Deve inoltre impadronirsi della fenomenologia e dei modelli della fisica atomica e molecolare, della fisica della materia condensata, della fisica nucleare e subnucleare, nonche' di elementi di astrofisica e cosmologia. Sono obbligatorie le seguenti 9 annualita': n. 2 in B01A Fisica generale; n. 3 di esperim. in B01A Fisica generale - B03X Struttura della materia - B04X Fisica nucleare e subnucleare - B05X Astronomia ed astrofisica; n. 2 in B02A Fisica teorica - B02B Metodi matematici della fisica; n. 1 in B03X Struttura della materia; n. 1 in B04X Fisica nucleare e subnucleare. Area formativa 3 - Chimica. Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della chimica generale ed inorganica, con elementi introduttivi di chimica organica. E' obbligatoria la seguente annualita': n. 1 nel settore C03X Chimica generale ed inorganica che puo' essere accompagnata da esercitazioni numeriche e/o di laboratorio. I corsi delle aree formative 1 e 2, quando non di esperimentazioni, sono accompagnati da esercitazioni numeriche che ne fanno parte integrante. Per consentire al consiglio di corso di laurea in fisica di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al III anno. Lo studente potra', all'atto dell'iscrizione al IV anno, richiedere, con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto. Il consiglio di corso di laurea puo', sulla base delle risorse disponibili, differenziare i corsi del triennio per gruppi di indirizzi. B) FORMAZIONE SCIENTIFICA E PROFESSIONALE. Il consiglio di corso di laurea puo', sulla base delle competenze locali e delle risorse disponibili, attivare uno o piu' indirizzi tra quelli che seguono. Ciascuno di questi indirizzi sara' articolato in tre annualita' e in due moduli semestrali in modo che, complessivamente, almeno due annualita' siano strettamente caratterizzanti. Ad eccezione dell'indirizzo teorico-generale, almeno una annualita' dovra' corrispondere ad un laboratorio specialistico. Il consiglio di corso di laurea scegliera' le materie caratterizzanti l'indirizzo dai settori scientifico disciplinari la cui sigla inizi con una delle lettere a fianco indicate: indirizzo teorico-generale (A, B); indirizzo di fisca nucleare e subnucleare (B); indirizzo di fisica della materia (B); indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio (B); indirizzo didattico e di storia della fisica (A, B, M); indirizzo di fisica dei biosistemi (B, C, E); indirizzo di fisica terrestre e dell'ambiente (B, D); indirizzo elettronico-cibernetico (B, K); indirizzo di fisica applicata (B, K). I primi quattro indirizzi hanno carattere prettamente scientifico e vanno finalizzati, a seconda dell'indirizzo, alla attivita' di ricerca in fisica teorica ed alle conoscenze di base delle teorie e delle metodologie sperimentali nei campi della fisica nucleare e subnucleare, della fisica della materia, dell'astronomia e della fisica spaziale. Gli ultimi quattro indirizzi hanno lo scopo di indirizzare il laureato in fisica verso attivita' in cui i fisici hanno una consolidata presenza ed in cui occorrono, a seconda dell'indirizzo: conoscenze di base per la ricerca fisica nei campi biologico e sanitario e delle metodologie per le applicazioni nei servizi di diagnosi e cura, e per la prevenzione dei rischi da radiazioni; conoscenze sulla struttura del pianeta terra, sui metodi sperimentali utilizzabili in geofisica, sui processi geodinamici, atmosferici ed oceanografici, anche con l'uso di metodologie computazionali e statistiche e sul monitoraggio dell'ambiente con tecniche fisiche; conoscenze avanzate nel campo dell'elettronica, in particolare della micro e nano-elettronica, nella loro applicazione a sistemi informatici e cibernetici, con particolare riferimento a strumentazione dedicata; approfondite conoscenze della strumentazione e delle tecnologie fisiche in campi quali la progettazione ed applicazione degli acceleratori, lo sviluppo, il trattamento e l'analisi di materiali, l'analisi di beni culturali anche con tecniche spettroscopiche e nucleari. Il consiglio di corso di laurea avra' cura di scegliere gli insegnamenti relativi agli indirizzi in modo che la preparazione scientifica e professionale sia perseguita coerentemente con le finalita' degli indirizzi. Art. 67. Esame di laurea Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalita' di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere la discussione di una tesi su un argomento pertinente all'indirizzo prescelto dallo studente. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale potra' essere fatta menzione nel certificato di laurea. Il presidente conclude dicendo che la deliberazione della facolta' e' conforme alla tabella nazionale, per cui non vi sono osservazioni. Il senato accademico pertanto approva la nuova tabella didattica del corso di laurea in Fisica. Ferrara, 11 luglio 1996 Il rettore: CONCONI